OBBLIGATORIETÀ DEL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

La normativa tecnica ha da tempo imposto il trattamento delle acque d’impianto, il D.P.R 412/93 all’articolo 5 specifica che per impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 Kw deve essere effettuato un trattamento all’acqua secondo le indicazione della norma Uni 8065.
La norma, prevede che l’impianto sia dotato di un filtro di sicurezza e un’addolcitore se si produce acqua calda sanitaria con potenze maggiori di 350 Kw, lo scopo è quello di mantenere la durezza dell’acqua inferiore a 15 gradi francesi, in mancanza di produzione di acqua calda sanitaria si può utilizzare in alternativa all’addolcitore un trattamento di tipo chimico.

OBBLIGATORIETÀ ANCHE PER POTENZE INFERIORI AI 350 KW

Dopo oltre 15 anni il D.P.R. 59/09 impone l’obbligatorietà del trattamento d’acqua di impianto anche per potenze inferiori ai 350 Kw nei seguenti casi:
– nuova costruzione
– ristrutturazione di impianti in edifici esistenti
– sostituzione di generatori di calore
Secondo il seguente schema:
1) Impianto con produzione di acqua calda sanitaria:
Potenza al focolare < 100 Kw
Se la durezza temporanea è maggiore di 15 gradi francesi è necessario un trattamento di tipo chimico di condizionamento.
Potenza compresa tra 100 Kw e 350 Kw
Se la durezza temporanea è maggiore di 15 gradi francesi è necessario un trattamento di addolcimento.
2) Impianto senza produzione di acqua calda sanitaria:
Potenza al focolare < 100 Kw
Se la durezza temporanea è maggiore di 25 gradi francesi è necessario un trattamento di tipo chimico di condizionamento
Potenza compresa tra 100 Kw e 350 Kw
Se la durezza temporanea è maggiore di 25 gradi francesi è necessario un trattamento di addolcimento.

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